LONG TERM CARE

LONG TERM CARE

Long term care

Fondo Sanilog, per il tramite di Unisalute, rimborsa le spese sanitarie e/o l’erogazione di servizi di assistenza (come indicati al successivo “Piani assistenziali per non autosufficienze (PAI)” per stati di grave inabilità causati da infortunio (sul lavoro) che determina un’invalidità permanente superiore al 50% (tabella di riferimento I.N.A.I.L) oppure causati da una delle seguenti gravi patologie:

• Ictus;
• Sclerosi Multipla;
• Paralisi;
• Trapianto cuore, fegato, polmone, rene, midollo sp. o pancreas;
• Fibrosi cistica;
• Ischemia arterie vertebrali.

Si precisa che la garanzia è operante solamente qualora:

• l’infortunio sul lavoro sia documentato da certificato di Pronto Soccorso e sia avvenuto durante l’operatività della copertura;
• le gravi patologie elencate devono essere insorte durante l’operatività della copertura (fatto salvo per la patologia “fibrosi cistica” la quale si considera sempre in copertura).

Si precisa che nel computo della percentuale di invalidità permanente verranno prese in considerazione solo le conseguenze dirette dell’infortunio, senza tener conto del maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.

MASSIMALE
Il massimale iscritto è pari a € 5.000,00 una tantum

Nei casi di grave inabilità determinata da Invalidità Permanente da infortunio sul lavoro o da gravi patologie (quelle elencate per “Grave inabilità determinata da invalidità permanente da infortunio sul lavoro o da gravi patologie”), Fondo Sanilog, per il tramite di Unisalute, metterà a disposizione tramite un infermiere Case Manager (ICM) la costruzione di Piani Assistenziali personalizzati socio-assistenziali, fornendo eventualmente oltre il massimale di cui sopra anche le tariffe agevolate per badanti e per altre necessità informative/assistenziali domiciliari (il costo della prestazione è a carico dell’Iscritto).

Piani Assistenziali per Non Autosufficienti (PAI)

Stati di Non Autosufficienza Consolidata / Permanente a seguito di Infortunio Professionale ed Extraprofessionale

DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l’Iscritto il cui stato di salute venga giudicato “consolidato” e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:

  • soddisfare la propria igiene personale (la capacità di soddisfare un livello di igiene corporea conforme alle norme abituali: cioè di lavare la parte alta e bassa del corpo);
  • nutrirsi (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile ovvero di essere in grado di portare gli alimenti alla bocca e di inghiottire);
  • spostarsi (la capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale, anche con utilizzo di ogni tipo di ausilio);
  • vestirsi (la capacità di mettere o togliere i propri vestiti o qualsiasi protesi ortopedica portata abitualmente).

E necessiti in modo costante:

  • o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
  • o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE GARANZIA
Ai fini dell’operatività della garanzia, gli iscritti non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assicurabilità:

  1. Avere attualmente bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti ordinari della vita di seguito indicati:
    • spostarsi;
    • lavarsi;
    • vestirsi;
    • nutrirsi.
  2. Essere in diritto, aver richiesto o essere stato riconosciuto invalido civile nella misura di almeno il 40%.

OGGETTO DELLA GARANZIA
Fondo Sanilog, per il tramite di Unisalute, garantisce il rimborso delle spese sanitarie o l’erogazione di servizi di assistenza per un valore corrispondente alla somma garantita mensilmente all’Iscritto quando questi si trovi in uno stato di non autosufficienza come indicato in “Definizione dello stato di non autosufficienza”.

MASSIMALE
La somma mensile garantita nel caso in cui l’iscritto si trovi nelle condizioni indicate in “definizione dello stato di non autosufficienza” corrisponde a € 500,00 da corrispondersi per una durata massima di 3 anni

PER SAPERNE DI PIU’